| ... | Delibera n° 15
Approvata nella seduta del: 19/03/2007
Deliberante: Consiglio Comunale |
| ... | OGGETTO: | REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE |
copia
Pag. 8
CODICE
10924 | CC | N° 15 | DATA
19/3/2007 |
Oggetto: REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 19 marzo 2007 , alle ore
18.00 , nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i
componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
 |  |  | Presenti | Assenti |  |  |  | Presenti | Assenti |
1 | CARBONERA Maurizio | Sindaco | X |  | 12 | ALBANESI Grazia | Consigliere | X |  |
2 | BENUSSI Fulvio | Presidente | X |  | 13 | LUISI Antonio Augusto | " " | X |  |
3 | BONINI Franco | Consigliere | X |  | 14 | GIBERTINI Serafino | " " |  | X |
4 | PANSINI Claudio | " " | X |  | 15 | CARDILLI Claudio | " " |  | X |
5 | FEDERICO Gerardo | " " | X |  | 16 | BASILE Sebastiana | " " |  | X |
6 | NEBBIOLINI Fabio | " " | X |  | 17 | IOCCA Luigi | " " | X |  |
7 | FORMENTI Fulvio | " " | X |  | 18 | SCIALINO Aldo | " " |  | X |
8 | TEDESCO Tommaso | " " | X |  | 19 | CHIEREGATO Massimo | " " |  | X |
9 | BRESCIANI Lino | " " | X |  | 20 | LUCIANI Antonio | " " |  | X |
10 | BATTISTELLO Marcello | " " | X |  | 21 | SEGHEZZI Patrizia | " " |  | X |
11 | CAMITO Giampietro | " " | X |  |  |  | TOTALE | 14 | 7 |
Sono, altresì, presenti gli
assessori Sigg.: Silva Virgilio, Pruiti Rino, Morano Guido Alfonso,
Crepaldi Giorgio, Maiorano Giambattista, Gusmaroli Pietro e Colombo
Giuseppe;
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli
intervenuti, il Presidente – Fulvio Benussi - dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.
Area SERVIZI FINANZIARI
I Responsabili
della Posizione Organizzativa RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO e del Servizio ENTRATE
presentano la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Visto il Decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, capo I istitutivo dell'Imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
Attestata la potestà
regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie
prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;
Visto il regolamento
vigente per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione CS n.
128C del 28 novembre 2001;
Vista la L. 296 del 27
dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) che prevede all'interno
dell'art. 1 alcune modifiche alla disciplina dei tributi locali e in
particolare:
§ Al
comma 161 l'unificazione dei concetti di liquidazione e di accertamento
sotto l'unica definizione di accertamento sia per i casi di omessa o
infedele dichiarazione che per quelli di omesso o parziale versamento,
prevedendo inoltre il nuovo termine di cinque anni per l'emissone degli
avvisi e la riduzione del termine per il pagamento da 90 a 60 giorni.
§ Al
comma 164 la previsione di un nuovo termine di cinque anni per le
istanze di rimborso presentate dai contribuenti, con l'obbligo per il
Comune di provvedere entro 180 giorni.
§ Al
comma 165 la possibilità di fissare nel regolamento il tasso di
interesse da applicare agli accertamenti e ai rimborsi nel limite di
tre punti percentuali superiori al tasso di interesse legale vigente.
§ Al comma 167 la necessità di prevedere per il contribuente forme di compensazione fra somme a credito e a debito.
§ Al
comma 168 l'obbligo di determinare una soglia minima al di sotto della
quale non si fa luogo né ad accertamenti né a rimborsi.
Ritenuto quindi necessario modificare il regolamento per adeguarlo al mutato quadro normativo nazionale;
Considerato che, in base
al disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 le modifiche regolamentari hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio
dell'anno in cui sono state approvate, purchè l'approvazione sia
intervenuta entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di
previsione;
Dato quindi atto che le
presenti modifiche al regolamento hanno decorrenza dal 1 gennaio 2007,
visto che il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali
è stato differito al 31 marzo dal provvedimento del Ministro
dell'Interno del 30 novembre 2006;
SI PROPONE
1) di apportare al regolamento
per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione CS n. 128C del
28 novembre 2001 le seguenti modifiche:
· l'art.
9 (rimborsi) "Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui
è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può
chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di
novanta giorni" è sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di
cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di
somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è
tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate
spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente. 2. Non
si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad €
15,00. 3. Con apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere
al Comune di compensare le somme dovute a titolo di Imposta comunale
sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al
medesimo titolo vantati. Il Comune, previa verifica della sussistenza
del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento entro
il termine previsto per i rimborsi".
· all'art.
14 (sanzioni tributarie) sono aggiunti i seguenti due commi 6 e 7: "6.
"Sugli avvisi di accertamento sono dovuti gli interessi moratori nella
misura pari al tasso d'interesse legale vigente. 7. Non si fa luogo ad
avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad €
15,00".
· All'art.
29 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, come delle sue modifiche, deve
essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in
osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)" è
sostituito dal seguente "Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2007. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data
comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del
Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente)".
2) di approvare quindi il nuovo
regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la
decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007.
3) di inviare copia della
presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Il Responsabile di Servzio
F.to Roberta Maffioli
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la
presente proposta di deliberazione si ritiene:
- regolare sotto il profilo tecnico
Il Dirigente |
F.to Fabio De Maio |
Buccinasco, 13/3/2007
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità ed in
relazione al contenuto della premessa la presente proposta di
deliberazione si ritiene:
- regolare sotto il profilo contabile
Il Dirigente dell'Area
Servizi finanziari
F.to Fabio De Maio |
Buccinasco, 13/3/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO e di Servizio ENTRATE avente ad oggetto: "REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti gli allegati pareri - che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto - del
Dirigente dell'Area Servizi finanziari, e del funzionario proponente -
Dirigente interessato, espressi rispettivamente in ordine alla
regolarità contabile ed alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Come anticipato nel corso della
trattazione del precedente punto n. 6), il presidente dà lettura
all'emendamento alla presente proposta di deliberazione:
"Al punto 1 del dispositivo è aggiunto
un quarto paragrafo avente il seguente testo: All'art. 10 (tariffe),
comma 1 è aggiunto un ulteriore ultimo periodo " Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 1,00."
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
1) di approvare l'emendamento alla presente proposta di deliberazione, come sopra esposto;
Quindi,
Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta di deliberazione come sopra emendata, per le motivazioni in essa esposte;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
1) di apportare al regolamento
per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione CS n. 128C del
28 novembre 2001 le seguenti modifiche:
· l'art.
9 (rimborsi) "Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui
è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può
chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di
novanta giorni" è sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di
cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di
somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è
tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate
spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente. 2. Non
si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad €
15,00. 3. Con apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere
al Comune di compensare le somme dovute a titolo di Imposta comunale
sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al
medesimo titolo vantati. Il Comune, previa verifica della sussistenza
del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento entro
il termine previsto per i rimborsi".
· all'art.
14 (sanzioni tributarie) sono aggiunti i seguenti due commi 6 e 7: "6.
"Sugli avvisi di accertamento sono dovuti gli interessi moratori nella
misura pari al tasso d'interesse legale vigente. 7. Non si fa luogo ad
avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad €
15,00".
· All'art.
29 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, come delle sue modifiche, deve
essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in
osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)" è
sostituito dal seguente "Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2007. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data
comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del
Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente)".
· All'art.
10 (tariffe), comma 1 è aggiunto un ulteriore ultimo periodo " Non si
fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a €
1,00."
2. di approvare quindi il nuovo
regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la
decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007.
3. di inviare copia della
presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.
successivamente,
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto
| Il Presidente | Il Segretario Generale |
| f.to Fulvio Benussi | f.to Patrizia Bellagamba |
 | |
Pubblicata all'Albo pretorio dal 21/3/2007 per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario Generale. |
F.to Patrizia Bellagamba |
 |
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n.° 267
del 18/8/2000 il _____________________.
Il Segretario Generale |
 |
Buccinasco, _________________
classe IV
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni secondo le norme ed i principi contenuti negli
articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446.
2. Per tutto ciò che non viene
espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le
disposizioni contenute nel D.lgs. n.507 del 15 Novembre 1993 e nelle
altre disposizioni di legge in materia compatibili.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La pubblicità esterna e le
pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero
ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e
nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.
Art. 3
TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI
A – TIPOLOGIA
1. L'indicazione delle tipologie,
delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli
impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.
2. I mezzi finalizzati alla
diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono
suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI
3. Quanto agli impianti per le
affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il
quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 18 per ogni mille
abitanti talché, risultando la popolazione attualmente residente nel
territorio comunale pari a n. 22.500 abitanti, la superficie
complessiva risulta definita in mq 405.
Art. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. La funzione ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i
poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e
quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario
responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in
concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono
interamente demandate al Concessionario.
Art. 5
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal
Comune.
2. Il Comune si riserva la
facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più
economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui
all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142,
ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari
previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 507/1993.
TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Art. 6
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1. Costituisce atto generatore
d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici
o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi
nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la
domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
Art. 7
SOGGETTO PASSIVO
1. In via principale è tenuto al
pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi
titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 8
RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva della
tassa si effettua tra le forme previste dalla legge in quella ritenuta
più opportuna a giudizio del Funzionario Responsabile del tributo.
Art. 9
RIMBORSI
1. Entro il termine di cinque
anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento,
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al
rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate
e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere
nel termine di 180 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.
3. Con apposita istanza scritta,
il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute
a titolo di Imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche
affissioni con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa
verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con
apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi.
Art. 10
TARIFFE
1. Le tariffe sull'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate
dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione. In caso di mancata adozione della delibera le tariffe si
intendono prorogate di anno in anno. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a € 1,00.
Art. 11
RIDUZIONI D'IMPOSTA
1. Le tariffe dell'imposta sono ridotte alla metà:
a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b - per la pubblicità relativa a
manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.
Art. 12
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il servizio delle pubbliche
affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del
Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza
economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività
economiche.
2. Per i quantitativi e le riparazioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano generale degli impianti.
Art. 13
AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE
1. Per le affissioni richieste
per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette
o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del
diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione; tale
maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di
cui all'articolo 28 del D.L.vo 507/93, essere attribuita in tutto o in
parte al concessionario del servizio.
TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI
Art. 14
SANZIONI TRIBUTARIE
1.
Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e
secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si
atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e
dell'art.14 del D.lgs. n.473/97.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. L'esimente per le violazioni
meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si
intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo
all'attività di controllo dell'Ente.
5. In osservanza dell'art. 6
comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del
ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una
comunicazione informatica al contribuente sull'esistenza di una
violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo
articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
6. Sugli avvisi di accertamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
7. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.Art. 15
PAGAMENTO RATEALE
1. La Giunta Comunale su proposta
del Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può
eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che sia in
condizioni economiche disagiate da comprovare tramite una relazione
rilasciata dal Settore servizi sociali, il pagamento in rate mensili il
cui numero verrà deciso di volta in volta. Le suddette rate non possono
comunque essere superiori a trenta.
2. Nel caso di mancato pagamento
anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza
della rata non adempiuta.
ART. 16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
1. Salvo che sia intervenuta
sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il
Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte
gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità
dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di
calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i
termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi
agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il Funzionario può procedere
d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla
Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore
economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.
Art. 17
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Il comune è tenuto a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle
violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per
la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e
II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto
previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme
regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo
nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione
degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con
notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito
verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti
pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso
di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,
il comune provvede d'ufficio , addebitando ai responsabili le spese
sostenute.
3. Il Comune, o il
concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla
procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità
abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la
rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito
avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti
abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché
dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi;
nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il
quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita
nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni
amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed
al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché
alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti
pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93.
TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
Art.18
OGGETTO
1. Il presente Titolo disciplina
il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per
l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio
della relativa autorizzazione comunale.
Art. 19
IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
1. Le caratteristiche e la
tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni
del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30
aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n.
360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni
previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n.
495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma
6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in
sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari,
potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per
ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
3. La quantità degli impianti
pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo
urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi
pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine
effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data
di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo
minimo a tutti gli effetti.
4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.
Art. 20
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
a - l'indicazione delle
generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se
persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale
della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del
rappresentante legale;
b - un elaborato tecnico in scala
con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto
da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo
o soprassuolo pubblico.
c - la descrizione tecnica
dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se
trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere
sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
d - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all' ambiente circostante
3. Qualora si intenda installare
l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta
l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente
regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche.
4. Qualora si intenda installare
l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione
dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del
fabbricato interessato.
Art. 21
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Entro il termine di 60 gg.
dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione
all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego
al rilascio.
2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è
sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre
ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia
effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di
pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione
temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di
concessione.
5. L'autorizzazione si intende
rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica
manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha
facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e
sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari
per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze
del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate
prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente
abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 40.
7. L'autorizzazione non
sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente
Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini
dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
8. L'esposizione di mezzi
pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta
autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di
formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui
veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di
immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo
dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.
Art. 22
RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI
DIRETTE
1. Gli impianti pubblicitari
installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione
all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti
abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca
dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
2. Il Comune dispone, mediante
ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi
nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario,
di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni
dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia
imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da
cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di
edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene
prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di
spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio,
addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla
procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario
del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla
defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica
di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute
per la copertura e/o rimozione o deffissione.
5. I mezzi o gli impianti
abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente
all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi
comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e
custodia, nonché del tributo evaso.
Nella stessa ordinanza viene
stabilito un temine entro il quale gli interessati possono richiedere
la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta
dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di
rimozione o defissione.
6. In mancanza della richiesta
di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite
l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla
concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non
provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede
alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile
identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede
direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata
all'albo pretorio per 15 giorni.
Art. 23
LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI
AMPLIFICATORI
1. E' consentita, nel territorio
comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e
simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n.
285, così come modificato al D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti
limitazioni:
a) la pubblicità, effettuata in
modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata
dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00
b) è parimenti vietata la
pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case
di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in
prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.
Art. 24
IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Oggetto
Rientrano fra gli impianti
pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e
collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale,
sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo
concessionario , secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n.
507.
2. Caratteristiche e tipologia degli impianti
a) gli impianti, di norma, sono
costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi
dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti,
così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n.
495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della
Strada.
b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
- TABELLE MONOFACCIALI,
supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o
in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia,
posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale
ed aventi le seguenti dimensioni:
verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI),
costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da
strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da
zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in
modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
La distanza del bordo inferiore
delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare
l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono
identiche a quelle monofacciali e precisamente:
tabelle verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
tabelle orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)
Vi rientrano quegli impianti
normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono
essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata
e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
La parte tabellare destinata alle
affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve
essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di
altezza.
Detti impianti devono essere
costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'
occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
3. Quantità degli impianti
a) la superficie complessiva
degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 5 lettera b);
essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
Detta superficie è ripartita
nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna
fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva
- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE
Vi rientrano tutte le
comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo
Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso
le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 25 % della
superficie complessiva di cui all'art. 5/b;
- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA
Vi rientrano in particolare gli
impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all' affissione di
necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un
quantitativo pari al 10 % della superficie complessiva di cui all'art.
5/b;
- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI
Vi rientrano tutti gli impianti
attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei
manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a
soggetti privati per un quantitativo pari al 65 % della superficie
complessiva di cui all'art. 5/b;
b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
In eccedenza alla superficie
complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a
privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione
diretta una superficie massima pari al 10 % della superficie
obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.
4. Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento
a) vengono confermate le
localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le
affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
b) con successivo atto
deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e
verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 5,
comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente
articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.
Ove del caso disporrà, sentito
l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le
sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai
quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.
Art. 25
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI
1. Il Consiglio Comunale, su
proposta della Giunta Comunale, potrà disporre variazioni alle
distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di
riscontrate esigenze del servizio.
Il piano ha validità triennale a
decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E'
possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua
vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
2. L'eventuale concessionario del
servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può
proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli
impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste
dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
3. La Giunta Comunale adotta la
proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata
dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.
Art. 26
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
1. Ai sensi dell'articolo 3, del
D.Lgs 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal
Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà
di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
La superficie complessiva
assegnabile a tale scopo è fissata nel 10% della minima superficie
prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.Lgs 507.
Detta superficie non è compresa
in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il
disposto cui al precedente articolo 43, talché deve considerarsi
eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli
impianti di grande formato.
Tali impianti devono essere
forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto
di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate
negli artt. 39 e seguenti del presente Regolamento.
2. Detti spazi, ove del caso,
saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura
concorsuale della licitazione privata previa predisposizione di
apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione,
l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un
canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte
le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure
concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.
Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.
TITOLO VI - NORMA FINALI E TRANSITORIE
Art. 27
NORME FINALI
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le
disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni.
Art. 28
NORME TRANSITORIE
1. I mezzi pubblicitari
installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore
del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello
stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni
della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare
dell'autorizzazione.
In presenza di norme di legge che
dispongono diversamente devono essere applicati queste ultime salvo che
la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
2. La superficie complessiva
degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per
destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e
commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni
dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di
stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli
in categoria normale.
3. A tale scopo dovrà procedersi
alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello
eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.
4. Alla formazione del piano
provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali
responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della
viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in
concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del
servizio designato dal concessionario.
5. Ove al sorgere delle
controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni
Provinciali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 546/1992, è ammesso
ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sez.
Staccata - del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con
le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26 ottobre 1972 n.
639.
4. In seconda istanza è ammesso
ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se
l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore agli importi
minimi fissati dalla legge.
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, come delle sue modifiche, deve
essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto
del Contribuente).
2. Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.