| ... | Delibera n° 14
Approvata nella seduta del: 19/03/2007
Deliberante: Consiglio Comunale |
| ... | OGGETTO: | REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - MODIFICHE |
COPIA
Pag. 9
CODICE
10924 | CC | N° 14 | DATA
19/3/2007 |
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - MODIFICHE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 19 marzo 2007 , alle ore
18.00 , nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i
componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
 |  |  | Presenti | Assenti |  |  |  | Presenti | Assenti |
1 | CARBONERA Maurizio | Sindaco | X |  | 12 | ALBANESI Grazia | Consigliere | X |  |
2 | BENUSSI Fulvio | Presidente | X |  | 13 | LUISI Antonio Augusto | " " | X |  |
3 | BONINI Franco | Consigliere | X |  | 14 | GIBERTINI Serafino | " " |  | X |
4 | PANSINI Claudio | " " | X |  | 15 | CARDILLI Claudio | " " |  | X |
5 | FEDERICO Gerardo | " " | X |  | 16 | BASILE Sebastiana | " " |  | X |
6 | NEBBIOLINI Fabio | " " | X |  | 17 | IOCCA Luigi | " " | X |  |
7 | FORMENTI Fulvio | " " | X |  | 18 | SCIALINO Aldo | " " |  | X |
8 | TEDESCO Tommaso | " " | X |  | 19 | CHIEREGATO Massimo | " " |  | X |
9 | BRESCIANI Lino | " " | X |  | 20 | LUCIANI Antonio | " " |  | X |
10 | BATTISTELLO Marcello | " " | X |  | 21 | SEGHEZZI Patrizia | " " |  | X |
11 | CAMITO Giampietro | " " | X |  |  |  | TOTALE | 14 | 7 |
Sono, altresì, presenti gli
assessori Sigg.: Silva Virgilio, Pruiti Rino, Morano Guido Alfonso,
Crepaldi Giorgio, Maiorano Giambattista, Gusmaroli Pietro e Colombo
Giuseppe;
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli
intervenuti, il Presidente – Fulvio Benussi - dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.
Area SERVIZI FINANZIARI
I Responsabili
della Posizione Organizzativa RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO e del Servizio ENTRATE
presentano la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Visto il Decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, capo II, istitutivo della Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Considerato il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
Attestata la potestà
regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie
prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;
Visto il regolamento
vigente per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche approvato con deliberazione CS n. 94C del 30 ottobre
2001;
Vista la L. 296 del 27
dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) che prevede all'interno
dell'art. 1 alcune modifiche alla disciplina dei tributi locali e in
particolare:
§ Al
comma 161 l'unificazione dei concetti di liquidazione e di accertamento
sotto l'unica definizione di accertamento sia per i casi di omessa o
infedele dichiarazione che per quelli di omesso o parziale versamento,
prevedendo inoltre il nuovo termine di cinque anni per l'emissone degli
avvisi e la riduzione del termine per il pagamento da 90 a 60 giorni.
§ Al
comma 164 la previsione di un nuovo termine di cinque anni per le
istanze di rimborso presentate dai contribuenti, con l'obbligo per il
Comune di provvedere entro 180 giorni.
§ Al
comma 165 la possibilità di fissare nel regolamento il tasso di
interesse da applicare agli accertamenti e ai rimborsi nel limite di
tre punti percentuali superiori al tasso d'interesse legale vigente.
§ Al comma 167 la necessità di prevedere per il contribuente forme di compensazione fra somme a credito e a debito.
§ Al
comma 168 l'obbligo di determinare una soglia minima al di sotto della
quale non si fa luogo né ad accertamenti né a rimborsi.
Ritenuto quindi necessario modificare il regolamento per adeguarlo al mutato quadro normativo nazionale;
Considerato che, in base
al disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 le modifiche regolamentari hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio
dell'anno in cui sono state approvate, purchè l'approvazione sia
intervenuta entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di
previsione;
Dato quindi atto che le
presenti modifiche al regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007,
visto che il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali
è stato differito al 31 marzo dal provvedimento del Ministro
dell'Interno del 30 novembre 2006;
SI PROPONE
1) di apportare al regolamento
per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa, approvato con deliberazione CS n. 94C del 30 ottobre
2001 le seguenti modifiche:
§ all'art.
25 (accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa) comma 2
il secondo periodo "A tal fine emette apposito avviso di accertamento
motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni
amministrative e gli interessi moratori liquidati" è sostituito dai
seguenti periodi " Il Comune provvede altresì all'accertamento in
rettifica o d'ufficio dei parziali od omessi versamenti. In tali casi
emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati
la tassa, nonché le sanzioni amministrative e gli interessi moratori
liquidati nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente".
§ all'art.
25 comma 3 (termini per l'emissione dell'avviso di accertamento) le
parole "terzo anno" sono sostituite dalle parole "quinto anno", mentre
il secondo periodo ("Se la notificazione è stata eseguita nei termini
previsti dal comma 3 ad almeno uno degli autori dell'infrazione, il
termine è prorogato di un anno") è soppresso;
§ l'art.
25 comma 7 ("I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono
richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (
in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di
rimborso i Comuni provvedono entro 90 giorni dalla data di
presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi nella misura indicata dalla normativa vigente") è sostituito
dal seguente. " I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono
richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (
in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di
rimborso il Comune provvedono entro 180 giorni dalla data di
presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi legali previsti dalla normativa vigente".
§ all'art.
25 viene aggiunto il seguente comma 8 " 8. Con apposita istanza
scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le
somme dovute a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa
verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con
apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi".
§ all'art. 25 viene aggiunto il seguente comma 9 "9. Non si fa luogo ad avviso di accertamento o rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00".
§ all'art.
31 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, come delle sue modifiche, deve
essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in
osservanza dell'art. 5 delle legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)"
è sostituito dal seguente " Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, come
delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in osservanza
dell'art. 5 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
2) di approvare quindi il nuovo
regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la
decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007.
3) di inviare copia della
presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Il Responsabile di Servzio
F.to Roberta Maffioli
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la
presente proposta di deliberazione si ritiene:
- regolare sotto il profilo tecnico
Il Dirigente |
F.to Fabio De Maio |
Buccinasco, 13/3/2007
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità ed in
relazione al contenuto della premessa la presente proposta di
deliberazione si ritiene:
- regolare sotto il profilo contabile
Il Dirigente dell'Area
Servizi finanziari
F.to Fabio De Maio |
Buccinasco, 13/3/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO e di Servizio ENTRATE avente ad oggetto: "REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - MODIFICHE", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti gli allegati pareri - che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto - del
Dirigente dell'Area Servizi finanziari, e del funzionario proponente -
Dirigente interessato, espressi rispettivamente in ordine alla
regolarità contabile ed alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Come anticipato nel corso della
trattazione del precedente punto n. 6), si procede alla votazione di
ogni singolo emendamento alla presente proposta di deliberazione.
Il Presidente dà lettura all' emendamento n. 1 :
"Al punto n. 1 del dispositivo
è aggiunto un settimo paragrafo avente il seguente testo: All'art. 23
(denuncia e versamento della tassa), comma 1 è aggiunto un ultimo
periodo "Non si fa luogo al pagamento se la tassa da versare è uguale o
inferiore a €. 10,00."
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
1) di approvare l'emendamento n. 1 alla presente proposta di deliberazione, come sopra esposto;
Dopodichè,
Il Presidente dà lettura all' emendamento n. 2 :
"Al punto n. 1 del
dispositivo è aggiunto un ottavo paragrafo avente il seguente testo:
All'art. 23 (denuncia e versamento della tassa), comma 7 è aggiunto un
ulteriore ultimo periodo "Non si fa luogo al pagamento se la tassa da
versare per l'occupazione temporanea è uguale o inferiore ad €. 1,00"
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
1) di approvare l'emendamento n. 2 alla presente proposta di deliberazione, come sopra esposto;
Quindi,
Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta di deliberazione come sopra emendata, per le motivazioni in essa esposte;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
1. di apportare al regolamento
per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa, approvato con deliberazione CS n. 94C del 30 ottobre
2001 le seguenti modifiche:
§ all'art.
25 (accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa) comma 2
il secondo periodo "A tal fine emette apposito avviso di accertamento
motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni
amministrative e gli interessi moratori liquidati" è sostituito dai
seguenti periodi " Il Comune provvede altresì all'accertamento in
rettifica o d'ufficio dei parziali od omessi versamenti. In tali casi
emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati
la tassa, nonché le sanzioni amministrative e gli interessi moratori
liquidati nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente".
§ all'art.
25 comma 3 (termini per l'emissione dell'avviso di accertamento) le
parole "terzo anno" sono sostituite dalle parole "quinto anno", mentre
il secondo periodo ("Se la notificazione è stata eseguita nei termini
previsti dal comma 3 ad almeno uno degli autori dell'infrazione, il
termine è prorogato di un anno") è soppresso;
§ l'art.
25 comma 7 ("I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono
richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (
in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di
rimborso i Comuni provvedono entro 90 giorni dalla data di
presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi nella misura indicata dalla normativa vigente") è sostituito
dal seguente. " I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono
richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (
in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di
rimborso il Comune provvedono entro 180 giorni dalla data di
presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi legali previsti dalla normativa vigente".
§ all'art.
25 viene aggiunto il seguente comma 8 " 8. Con apposita istanza
scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le
somme dovute a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa
verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con
apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi".
§ all'art. 25 viene aggiunto il seguente comma 9 "9. Non si fa luogo ad avviso di accertamento o rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00".
§ all'art.
31 (entrata in vigore) il comma 1 "Il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2002. Di esso, come delle sue modifiche, deve
essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune e, in sintesi, sul periodico comunale, in
osservanza dell'art. 5 delle legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)"
è sostituito dal seguente " Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, come
delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in osservanza
dell'art. 5 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
· All'art. 23 (denuncia e versamento della tassa), comma 1 è aggiunto un ulteriore ultimo periodo
" Non si fa luogo al pagamento se la tassa da versare è uguale o inferiore a € 10,00.".
· All'art. 23 (denuncia e versamento della tas sa), comma 7 è aggiunto un ulteriore ultimo periodo
" Non si fa luogo al pagamento se la tassa da versare per l'occupazione temporanea è uguale o inferiore a € 1,00.".
2. di approvare quindi il nuovo
regolamento così come da allegato documento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la
decorrenza dell'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2007.
3. di inviare copia della
presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.
successivamente,
con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti n. 14
consiglieri votanti n. 14
voti favorevoli n. 13
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Iocca)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto
| Il Presidente | Il Segretario Generale |
| f.to Fulvio Benussi | f.to Patrizia Bellagamba |
 | |
Pubblicata all'Albo pretorio dal 21/3/2007 per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario Generale. |
F.to Patrizia Bellagamba |
 |
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n.° 267
del 18/8/2000 il _____________________.
Il Segretario Generale |
 |
Buccinasco, _________________

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
TITOLO I
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il
presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del
soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa
tassa.
2.
Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune,
nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico
passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee
1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a
seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata
non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o
impianti. Al riguardo, sono considerati passi carrabili quei manufatti
costruiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da
appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una
modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli
alla proprietà privata; sono considerati invece accessi a raso quelle
superfici poste a filo con il manto stradale oppure quando manchi
un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Art. 3
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
1.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse,
nonché con seggiovie e funivie sono soggette all'imposta di cui in
oggetto.
2.
Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie
spese, le condutture, i cavi e gli impianti: quando però il
trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei
cavi, degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi,
ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la
spesa relativa è a carico degli utenti.
Art. 4
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. Chiunque
intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e
le aree di cui sopra deve farne domanda sottoscritta, in carta legale,
all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
- le generalità e il domicilio del richiedente;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
Quando occorra, o quando ne sia fatta
richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed
eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende
occupare lo spazio o l'area richiesta.
2. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da imposta.
3.
Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più
domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione
costituisce titolo di preferenza, fatti salvi i criteri che dovessero
essere stabiliti dall'Amministrazione Comunale o da altre specifiche
norme in materia. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei
negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi
stessi per l'esposizione della loro merce.
Art. 5
Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1.
Nell'atto di concessione sono indicate le generalità ed il domicilio
del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la
superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle
quali la concessione stessa e' subordinata.
2.
Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle
disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia
Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune; le concessioni di aree
pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui all'art.
28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono disciplinate
dalle apposite norme di attuazione dello stesso.
3.
Le concessioni hanno carattere personale, possono essere rilasciate a
persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo
le norme vigenti, e non possono essere cedute, salvo in caso di
cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte. Esse
valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali
sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di
altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.4. In tutti i casi esse vengono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
d) a termine, per la durata massima di
anni dieci; in caso di subingresso nell'attività, la voltura della
concessione del posteggio non darà corso ad un nuovo decennio, ma il
nuovo titolare subentrerà in quella già in corso del cedente e scadrà
decorso il decennio di validità decorrente dalla prima concessione.
5.
Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni
richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
Art. 6
Procedimento per il rilascio della concessione
1.
Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede,
all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione
ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto
l'avvio del procedimento.
2.
Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla L. 241/1990 sul
procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene
comunicato, insieme alle sue motivazioni, al richiedente nei termini
previsti.
Art. 7
Obblighi del Concessionario
1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2.
E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo
occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione,
l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto
esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad
ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di
quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda
lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di
imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3.
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da
non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I
concessionari devono mantenere altresì costantemente pulita l'area loro
assegnata.
4.
Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a
trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente,
dall'autorità comunale.
Art. 8
Rinnovo della concessione
1.
Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili
alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita
istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Art. 9
Decadenza della concessione
1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
a) mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
b) reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
Art. 10
Sospensione della concessione
1.
Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione
di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o
nell'interesse della viabilità.
Art. 11
Revoca della concessione
1.
E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se
non per necessita' dei pubblici servizi.
2.
La revoca da' diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo,
in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di
qualsiasi indennità.
TITOLO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 12
Oggetto della Tassa
1.
Sono soggetti alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 503 le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza
titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3.
Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti
il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi,
verande, tende parasole e simili infissi di carattere stabile, nonché
le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in
essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime
di concessione amministrativa.
4.
La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di
aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di
legge, la servitù di pubblico passaggio e anche nel caso di occupazioni
esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per
destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in
essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti
al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e
simili.
5.
Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni
realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano
il centro abitato. Non lo sono invece le occupazioni di aree
appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici territoriali
o al demanio statale.
Art. 13
Soggetti attivi e passivi
1.
Per le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate nell'ambito
del territorio comunale la tassa è dovuta al Comune medesimo, da parte
del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del
territorio comunale.
2.
Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione
o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche
abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla
data del 1° gennaio di ciascun anno.
Art. 14
Esenzioni
1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato,
dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per
l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche
di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e
fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le
tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica
utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture
destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad
esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata
non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia
locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai
servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune o alla
provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti possessori di handicap;
h) le occupazioni permanenti con
autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi
gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
j) le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od
iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10
metri quadrati.
Art. 15
Criteri per la determinazione della tassa
1.
La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri
quadrati (mercati, attività commerciali) o in metri lineari (passi
carrabili e accessi a raso). Le frazioni inferiori al metro quadrato o
al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura
superiore. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle
occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso
di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al
metro quadrato o al metro lineare, l'imposta si determina autonomamente
per ciascuna di esse.
2.
Le occupazioni temporanee del suolo ai fini dell'art. 3 del presente
regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la
medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
metro quadrato o al metro lineare.
3.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate
in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la
parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la
parte eccedente 1.000 mq.
4. La tassa è determinata in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
Art. 16
Criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione
del sottosuolo e del soprassuolo
1.
Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi
medesimi la tassa è commisurata nella misura di € 0,650 per utenza.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 500,00.
3.
Gli importi di cui al comma 1) sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
4.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il Comune emette il bollettino di versamento
della Tosap entro il 31 gennaio di ciascun anno, il pagamento dello
stesso deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile.
Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato
al Comune.
5.
Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere
temporaneo la tassa è determinata in misura forfetaria in base a
tariffe differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del
presente regolamento.
Art. 17
Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone
1.
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei
relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e
del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a tariffe
differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del presente
regolamento. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti
di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 30.000
litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per
i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei
di differente capacità, raccordati tra loro la tassa viene applicata
con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per
ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i
distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la
tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
2.
La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per
l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le
sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e
dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per
l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie
non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree
pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri
quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3.
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del
soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a tariffe,
differenziate secondo le categorie indicate nell'art.18 del presente
regolamento.
Art. 18
Graduazione del canone
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2.
A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono
classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è allegato
al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Art. 19
Misurazione dell'area occupata - criteri
1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.
2.
Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei
mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per
l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla
sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree
medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini dell'imposta.
4.
Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa
sono computate in base alla tariffa della categoria superiore.
Art. 20
Tariffe
1.
Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli
spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione consiliare ai
sensi di legge. Fino a successiva variazione rimangono valide quelle
allegate al presente Regolamento.
2.
Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad
ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3.
Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie
occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.
18 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni e le relative misure di riferimento:
- per le occupazioni di durata non
inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 20 per
cento;
5.
Per le occupazioni temporanee la tassa, nell'ambito della misura
giornaliera di tariffa, si applica in relazione al numero di ore per
cui si protrae l'occupazione, in base a tariffe per metro quadrato
differenziate secondo fasce orarie.
Art. 21
Tariffe per particolari condizioni di uso
Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti la tariffa è calcolata in misura forfetaria sulla base di 50 settimane.
Art. 22
Maggiorazioni e Riduzioni
1.
Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste dalla legge sono fissate
le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
a) per le occupazioni permanenti degli
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle
contemplate nell'art. 3 del presente regolamento, la tariffa e' ridotta
del 30%;
b) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta del 25%;
c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte al 50%;
d) per le occupazioni temporanee poste in
essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le tariffe ordinarie sono ridotte al 80%;
e) per le occupazioni temporanee
realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive, la tariffa ordinaria è ridotta su richiesta al 80%;
f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti le tariffe sono ridotte al 50%;
g) per le occupazioni temporanee di durata
non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente
il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta
del 50%.
Art.23
Denuncia e versamento della Tassa
1.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi
devono presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia, utilizzando
modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla
data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31
dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi
termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per
l'intero anno di rilascio della concessione, in misura proporzionale ai
mesi di occupazione arrotondati per eccesso dopo quindici giorni,
allegando alla denuncia l'attestato di versamento. Non si fa luogo al
pagamento se la tassa da versare è uguale o inferiore a € 10,00.
2.
Per quanto concerne i Passi Carrabili l'obbligo della denuncia è
assolto unitamente alla richiesta di autorizzazione eseguita presso gli
Uffici della Polizia Municipale.
3.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello
di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino
variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del
tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere
presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale
versamento della tassa ulteriormente dovuto per l'anno di riferimento.
In caso di cessazione dell'occupazione è previsto l'obbligo della
disdetta da effettuarsi su appositi modelli predisposti dal Comune e da
compilarsi direttamente all'Ufficio tributi.
4.
Il Comune provvede ad inviare i bollettini relativi al versamento della
tassa di cui in oggetto entro il 31 gennaio di ogni anno; il pagamento
della tassa può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di
gennaio. Qualora la tassa fosse d'importo superiore a € 250,00 essa
potrà essere corrisposta in quattro rate senza interessi di eguale
importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre
dell'anno di riferimento del tributo.
5.
Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve
essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia
anche cumulativa e il versamento devono essere effettuati entro il mese
successivo alle variazioni.
6.
Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di
conto corrente postale intestato al Comune di Buccinasco, su apposito
modello adottato dal Comune.
7.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con
il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di
cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto
per le occupazioni medesime. Non si fa luogo al pagamento se la tassa
da versare per l'occupazione temporanea è uguale o inferiore a € 1,00.
8. Per le occupazioni realizzate dagli assegnatari giornalieri si applicano le stesse norme e tariffe dei venditori ambulanti.
9.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto
dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato
mediante versamento diretto.
Art. 24
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
1.
In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche
l'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'interessato,
dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un
congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine
si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le
relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
Art. 25
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1.
Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti
effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili
dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o
di calcolo, dandone comunicazione al contribuente che provvederà
all'eventuale integrazione mediante versamento da effettuarsi entro 60
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
2.
Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi
di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero
all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della
denuncia. Il Comune provvede altresì all'accertamento in rettifica o
d'ufficio dei parziali od omessi versamenti. In tali casi emette
apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la
tassa, nonché le sanzioni amministrative e gli interessi moratori
liquidati nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
3.
Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono
essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo
posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione.
4.
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel
termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione
interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del
procedimento.
5.
Nel caso in cui il pagamento della tassa risulti totalmente o
parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve
essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti,
separatamente per ciascun anno.
6.
La riscossione coattiva della tassa si effettua tra le forme previste
dalla legge in quella ritenuta più opportuna a giudizio del Funzionario
Responsabile del tributo.
7.
I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere, con
apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato ( in caso di
contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il
Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della
stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti
dalla normativa vigente.
8. Con
apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di
compensare le somme dovute a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune,
previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione
con apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi.
9. Non si fa luogo ad avviso di accertamento o rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.
Art. 26
Sanzioni
1.
Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e
secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si
atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n.472/97 e
dell'art.14 del D.lgs. n.473/97.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4.
L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10
comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni
che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.
5.
In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere
applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al
contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di
informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di
violazioni non ravvedibili.
Art. 27
Pagamento rateale
1.
La Giunta Comunale su proposta del Funzionario Responsabile che ha
applicato la sanzione può eccezionalmente consentire, su richiesta del
contribuente che sia in condizioni economiche disagiate da comprovare
tramite una relazione rilasciata dal Settore servizi sociali, il
pagamento in rate mensili il cui numero verrà deciso di volta in volta.
Le suddette rate non possono comunque essere superiori a trenta.
2.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente
decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo
entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.
Art. 28
Funzionario Responsabile
1. Nel
caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il
funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi.
2.
L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario
responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.
Art.29
Disposizioni in materia di autotutela
1. Salvo
che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al
contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in
tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una
illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore
logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata
non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire
di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del
contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2.
Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e
relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per
ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto
all'annullamento.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
Norme finali
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente
deliberate per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche.
Art. 31
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso,
come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in osservanza
dell'art. 5 della legge 212/200 (Statuto del contribuente).
2.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.