Green Pass dal 6 agosto, facciamo attenzione

Pubblicato il 6 agosto 2021 • Salute

Per chi non rispetta l’obbligo sulla certificazione verde, sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro

Buccinasco (6 agosto 2021) – Ieri, 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre. 
Intanto, da oggi venerdì 6 agosto, viene introdotto il green pass (certificazione verde) obbligatorio per accedere a eventi, fiere, congressi, musei, biblioteche, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, bar e ristoranti (per chi si siede al chiuso) e, limitatamente al chiuso, piscine, palestre, centri benessere. Obbligatorio anche per chi partecipa anche concorsi pubblici. 

Per chi non rispetta le regole sull’obbligo del green pass, sono previste pesanti sanzioni. 
Dal 6 agosto, chi non è provvisto del certificato verde Covid-19 e fa ingresso in determinati locali o fruisce di specifici servizi, rischia di essere punito con multe che vanno da 400 a 1000 euro
Le sanzioni colpiscono non solo il singolo cittadino, ma anche l’esercente o il gestore dell’attività. Inoltre, se la violazione è ripetuta per almeno tre volte in tre giorni diversi, si potrebbe andare incontro alla chiusura, da 1 a 10 giorni, dell’attività imprenditoriale. Dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 5 agosto sono, inoltre, in arrivo nuove regole per l’estensione dell’uso del green pass alla scuola, all’università e nei trasporti.
Come e da chi vengono effettuati i controlli?
L’accesso ad alcune attività al chiuso, dal 6 agosto, sarà possibile solamente se in possesso di green pass, comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o quando sarà possibile dimostrare (validità 48 ore) di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Il certificato non sarà utilizzato solamente in caso di cerimonie o per le visite nelle residenze sanitarie per anziani, ma anche per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, teatri, cinema, concerti e per partecipare ai concorsi pubblici ed ancora per l’ingresso in bar, ristoranti, piscine, palestre e centri benessere.
A disciplinare le novità è intervenuto il D.L. n. 105/2021, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

CONTROLLI
Il decreto legge del 23 luglio 2021 non lascia dubbi interpretativi prevedendo che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni”. Il processo di ispezione delle certificazioni verdi prevede l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di appurare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (anche offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Una volta aver inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera, una spunta verde confermerà (o meno) la validità del certificato. Il primo step del processo di validazione prevede, quindi, che la persona all’ingresso mostri, al verificatore, il proprio codice QR (in formato digitale o cartaceo); l’applicazione leggerà il Qr Code, estraendo solo le informazioni strettamente necessarie, permetterà il controllo del sigillo elettronico qualificato e, quindi, di appurare che la certificazione sia fedele alle norme.

L’app VerificaC19, nell’ultima fase, mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass. I dati del green pass dovranno corrispondere, ovviamente, con i dati anagrafici del documento di identità, che al momento del controllo dovrà essere esibito.

Attraverso VerificaC19, gli addetti ai controlli, potranno facilmente scoprire eventuali false certificazioni, le attivazioni non ancora avvenute, la scadenza del green pass e che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione.

Gli operatori legittimati a verificare la certificazione verde sono:
– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della l. n. 94/2009;
– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
– i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

SANZIONI
Il decreto legge ha approntato anche l’apparato sanzionatorio: chi non è provvisto di un valido green pass, e dal 6 agosto accede comunque a determinati locali o attività, rischia sanzioni che vanno dai 400 ai 1000 euro (a seconda della trasgressione). Sanzioni che, ovviamente, colpiscono sia il singolo cittadino che l’esercente o il gestore. Nello specifico, chi possiede un locale e viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura, da 1 a 10 giorni, dell’attività imprenditoriale.

I certificati cartacei pare possano essere più facilmente contraffatti. Il decreto rinvia, pertanto, alle sanzioni previste dagli articoli del codice penale sulle varie tipologie di falso del pubblico ufficiale o del privato che producono documenti contraffatti o alterati. Le pene potenziali di reclusione sono aumentate di un terzo.

ACCUSA DI FALSO PER L’USO DI UN “FAKE” GREEN PASS
Coloro che incautamente mostreranno un certificato falso in un luogo in cui il green pass è obbligatorio incorreranno anche nell’accusa di falso a seguito della denuncia da parte delle Autorità predisposte al controllo.
E ciò in analogia a quanto stabilito dal Governo riguardo alle false dichiarazioni rese nelle autocertificazioni rilasciate alle autorità di Pubblica sicurezza. Le ipotesi di falso, nel nostro ordinamento, sono plurime e previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 e 491-bis del Codice penale.
Tra i reati che si potrebbero commettere utilizzando un “fake” ricordiamo: falsità materiale commessa da un privato (art. 482); falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 del c.p.).
Le pene previste, tra cui la detenzione, potrebbero essere applicate anche a coloro che, tramite un certificato vaccinale falso o scaduto, affrontano viaggi all’estero o in Italia.

VIAGGI: LE REGOLE BASE
La Commissione Europea per agevolare i viaggiatori nel districarsi tra le regole anticontagio ha creato una piattaforma informativa per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei Paesi dell’Unione Europea, anche se tutto ciò non garantisce l’armonizzazione delle norme anti – Covid siano le stesse nei vari Stati dell’UE.
Le Regioni e i singoli Stati, infatti, possono comunque emanare ordinanze con regole più restrittive rispetto a quelle nazionali. Il controllo dei green pass per i viaggi dall’estero in Italia vengono effettuati al momento dell’imbarco.
Le verifiche sono tese ad accertare che i passeggeri rispettino le regole anticontagio per giungere in Italia. A tal proposito si ricorda che per fare ingresso nel nostro paese è richiesto un tampone antigenico o molecolare per i soggetti oltre i 6 anni (non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione); mentre per quanto concerne gli ingressi dall’estero vige l’obbligo di compilazione, da parte del passeggero, del “Digital Passenger Locator Form” che deve successivamente essere esibito e controllato dal vettore all’imbarco.
Nel caso in cui il passeggero non abbia compilato il DPLF, il vettore ha l’onere di acquisire autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione e conservarla, ai sensi dell’art. 52 comma 1 DPCM del 2 marzo 2021, per non meno di 30 giorni.
I turisti in Italia dal Regno Unito hanno l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde che appuri l’effettuazione del tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia e inoltre i passeggeri hanno l’obbligo di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione 3 della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario (5 giorni) e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico anche al termine della quarantena.

LE NUOVE EVOLUZIONI DEL GREEN PASS: ISTRUZIONE, TRASPORTI E QUARANTENA
Via libera al decreto legge “Disposizioni urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”, che contiene le nuove regole sull’utilizzo “esteso” del Green pass.
Il testo del decreto approvato il 5 agosto si dipana in 10 articoli e interessa principalmente tre aspetti: istruzione, trasporti e quarantena.
La novità principale riguarda il mondo dell’Istruzione. Come si legge in parola nell’art. 1 del decreto, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID – 19”.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, contiene sanzioni per i docenti che non si sottoporranno all’obbligo vaccinale: “il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Per i docenti che non vogliono o non si possono vaccinare (per motivate ragioni di salute) è confermato l’invito a sottoporsi al tampone; il mancato rispetto della norma, vale come assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, anche in questa fattispecie, il rapporto di lavoro è sospeso.
Per gli studenti (non universitari) non è stato introdotto (per il momento) l’obbligo di certificazione COVID-19, il governo intende però monitorare l’andamento dei contagi in maniera più sistematica e per questo ha inserito nel decreto, precauzionalmente, un piano di screening della popolazione. La linea del governo sulla scuola è evidentemente quella di riportare gli studenti in presenza (in sicurezza) evitando a tutti i costi la didattica a distanza: “l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”; si legge, inoltre, nel testo del decreto che i “Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. I provvedimenti in ogni caso dovranno essere “motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione”.
Il Green Pass sarà dal 1° settembre obbligatorio, inoltre, su navi e traghetti interregionali (ad esclusione dello Stretto di Messina), sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Si procede, inoltre, verso l’aumento della capienza, dal 50% all’80%, dei posti disponibili nell’ambito dei trasporti a lunga percorrenza. Al momento, da tutto ciò, rimane escluso il trasporto pubblico locale, ovvero, quello in potenza legato a doppio filo alla scuola.
Il provvedimento non contiene una norma specifica che riguarda i ristoranti degli Hotel, ma la cabina di regia ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: i clienti che vorranno accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso posti all’interno delle strutture alberghiere non sono obbligati ad utilizzare il green pass.
Novità anche sui tempi della quarantena: per chi ha avuto contatti con persone positive, ma ha completato il ciclo vaccinale, il periodo di quarantena scende da 10 a 7 giorni (al termine dei quali si dovrà fare un tampone). Permane, invece, il termine di quarantena di 10 giorni per i soggetti non vaccinati. Il test per accertare la positività o meno al Covid-19 costerà 8 euro, per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, e 15 euro per gli over 18.
 


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