Manutenzione straordinaria senza opere strutturali

Ultima modifica 3 settembre 2019

Tinteggiare le facciate e sostituire la copertura utilizzando materiali con caratteristiche e colori diversi, cambiare la distribuzione degli spazi interni di un appartamento attraverso opere murarie (demolizione e costruzione di pareti, apertura e chiusura di porte) che non riguardano parti esterne e strutturali dell'edificio, unire due appartamenti attraverso opere murarie che non riguardano parti esterne e strutturali dell'edificio, dividere un appartamento in due attraverso opere murarie che non riguardano parti esterne e strutturali dell'edificio, ecc.: sono opere di manutenzione straordinaria, che cosa fare?

È obbligatoria la presentazione della pratica edilizia definita C.I.A. Comunicazione Inizio Attività edilizia libera composta dai moduli CIA - Edilizia Libera e CIA - Dichiarazione (Modulistica), cui vanno aggiunti gli allegati di seguito enunciati.

  • Come compilarli: il modulo CIA Edilizia libera deve essere compilato e firmato da un avente titolo (si veda il punto successivo, Chi deve presentarla) in ogni parte, specificando, negli appositi spazi, la data di inizio lavori e una descrizione delle opere da realizzare. L'unico contributo esterno è quello dell'assuntore dei lavori (vedi punto successivo, Chi deve realizzare i lavori) che dovrà firmare e timbrare per accettazione apposito spazio a pag. 2. Il modulo CIA Dichiarazione deve essere compilato in ogni parte, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (es. geometra, perito edile, perito industriale, architetto, ingegnere iscritti ai rispettivi ordini professionali) nominato dall'avente titolo. Con tale modulo il tecnico abilitato assevera, descrivendolo nell'apposito spazio, la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi esistenti, oltre al rispetto di tutte le normative incidenti sull'attività edilizia. Ai due moduli devono essere allegate le fotocopie delle carte d'identità dell'avente titolo e del tecnico abilitato, gli elaborati grafici necessari a esporre l'intervento da realizzare (stato di fatto, stato di raffronto e stato di progetto, calcolo rapporti aeroilluminanti, eliminazione barriere architettoniche, ecc) e le eventuali autorizzazioni a presentare il progetto (es. deleghe, verbali assemblee condominiali, ecc.)

Gli elaborati dello stato di fatto e dello stato di progetto devono riportare la destinazione d'uso di ogni locale.
Il tecnico abilitato può comunque allegare una descrizione delle opere da realizzare più dettagliata, debitamente firmata e timbrata.
La necessità di allegare altri documenti sarà commisurata alla particolarità degli interventi da realizzare e decisa, di volta in volta, prendendo contatto con il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
La CIA non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria e non prevede un vero e proprio iter (i lavori si possono iniziare alla data inserita nel modulo, senza alcuna attesa), se non il controllo formale della documentazione presentata. La responsabilità della conformità del progetto a tutte le normative vigenti in materia ricade sul tecnico abilitato che assevera l'intervento, garantendone la correttezza. Le normative non specificano, per la CIA, delle tempistiche circa l'efficacia della pratica. Si consiglia, comunque, di considerare quali riferimenti di validità , quelli relativi alla Denuncia Inizio Attività : i lavori, a prescindere dalla data inserita nei moduli, dovranno iniziare entro un anno dalla data di presentazione della CIA e dovranno essere conclusi entro tre anni dalla data di inizio lavori.
La comunicazione della data di fine lavori non è obbligatoria. Si ricorda, comunque, che la presentazione della comunicazione di fine lavori a integrazione della CIA è valida ai fini dell'aggiornamento catastale. In questo caso, il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata inoltrerà la CIA e la comunicazione di fine lavori ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Chi deve realizzare i lavori: tutte le opere di una certa entità devono essere affidate a un'impresa o a un impiantista abilitati. Gli unici lavori eseguibili in economia, cioè dal proprietario dell'immobile o eventualmente da altra persona non qualificata, devono poter essere considerati di lievi entità , tipo la sostituzione di piastrelle e sanitari del bagno o, al limite, la demolizione e costruzione di piccole porzioni di pareti, vani porta, muretti bassi, ecc.

Chi deve presentarla: deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o un avente titolo (proprietario, amministratore di condominio, comproprietario o affittuario munito di delega, ecc.).

Perchè presentarla: le opere per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, le modifiche dei locali interni di una singola unità abitativa, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere che possono comportare, quindi, la modifica delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria e, qualora non vengano alterate la volumetria complessiva degli edifici stessi e la destinazione d'uso e non si intervenga sulle parti strutturali dell'immobile, possono essere realizzati previa presentazione di CIA (Comunicazione Inizio Attività Edilizia Privata).

Riferimenti normativi - D.P.R. n. 380/01 art. 6 commi 2 e 3 e R.D.L. 652/39 art. 17


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