Buccinasco, informazioni sulle segnalazioni dopo la tempesta del 25 luglio

Pubblicato il 3 agosto 2023 • Comune , Università

Buccinasco (1 agosto 2023) - In tempi record, grazie al settore Urbanistica del Comune guidato da Vanessa Asioli, l'Amministrazione comunale ha preso in carico e verificato le 97 segnalazioni di danni pervenute per essere inviate a Regione Lombardia in base alla normativa regionale.
Di queste, tuttavia, solo due risultano ammissibili perché la normativa pone dei paletti ben precisi: non sono ammissibili, per esempio, danni a zanzariere, cancellate, garage non strutturalmente connessi alle unità immobiliari, o danni provocati ad auto e coperture per la caduta di alberi.
Ad oggi non sappiamo cosa farà Regione Lombardia, se rimborserà i due cittadini che hanno presentato la segnalazione conforme alla normativa, se stanzierà fondi straordinari anche per altre fattispecie di danni.
Noi abbiamo fatto quel che potevamo, lavorando contro il tempo per analizzare tutto il materiale arrivato in Comune e continueremo a fare tutto il possibile per informare la cittadinanza sulle possibilità di risarcimento danni eventualmente previste.
Nel dettaglio, la normativa regionale di riferimento DGR 8/8755 del 22.12.2009 prevede che sono ammissibili al contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali nonché dei seguenti impianti tecnologici:
– tetto/copertura;
– murature;
– solai/sottofondi/pavimentazioni;
– scale;
– fondazioni;
– impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario);
– infissi.
Sono esclusi dal contributo i danni:
– a beni mobili anche se registrati;
– di importo inferiore a € 5.000,00 (franchigia);
– a opere di recinzione e difesa (muri, cancellate, ecc.);
– alle pertinenze (es. box, cantina, garage, ecc.) che non risultino strutturalmente connesse all’unità immobiliare;
– a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta sanatoria;
– ad immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni ed ai vincoli previsti dal r.d. 25 luglio 1904 n. 523;
– ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento.


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